
TIROCINIO
EXTRA-
CURRICULARE


I lavoratori in stato di disoccupazione;
I lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal d. Lgs n. 150/2015;
I lavoratori a rischio di disoccupazione interessati da provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione guadagni in deroga;
Le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
Le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali);
Le persone disabili.

24 mesi per soggetti disabili (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo restando il rispetto delle norme sull’assunzione delle categorie protette);
12 mesi per tirocini finalizzati all’inserimento e al reinserimento;
12 mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento.
All’azienda spetta l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità minima, che varia da regione a regione.
Indennità minima
Non è possibile attivare un tirocinio se non si rispettano i limiti minimi previsti dalle normative regionali per stabilire l’indennità da corrispondere al tirocinante. Per i tirocini extra-curriculari l’indennità di partecipazione è obbligatoria e può variare in genere da 300 a 800 €, a seconda della regione di attivazione.
Durata minima e durata massima
La durata di uno stage extra-curriculare non deve essere inferiore a 2 mesi, come previsto dalle normative regionali. La durata massima consentita varia da 6 a 12 mesi, a seconda della normativa di attivazione e della condizione dello stagista (per i diversamente abili è prevista una durata massima di 24 mesi).
Extra-curricularità
Un tirocinio extra-curriculare è un periodo di formazione in azienda che si svolge al di fuori di un percorso di studi (a differenza del tirocinio curriculare, che invece è finalizzato all’ottenimento di crediti formativi o alla realizzazione della tesi).

